IL DECRETO BERSANI

Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14-12-1999

DECRETO 11 novembre 1999
Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettricada fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, ed in particolare l'art. 11, comma 5, che prevedel'emanazione di un decreto con il quale sono adottate le direttiveper disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettriconazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto adotta, ai sensi dell'art. 11, comma 5,del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le direttive perl'attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del medesimoarticolo. Con successivo decreto sono definiti gli incrementidella percentuale di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79, per gli anni successivi al 2002.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le definizioni riportateall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed inoltrele seguenti:
a) producibilita' di un impianto e' la media aritmetica dei valoridella produzione netta, espressa in GWh, effettivamente realizzatanegli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodidi fermata programmata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenzemanutentive e tenendo conto delle eventuali modifiche normativein merito al minimo deflusso costante vitale;
b) producibilita' attesa e' la produzione annua netta ottenibiledall'impianto, espressa in GWh, valutata in base ai dati storicidi produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento o nuovacostruzione, in base ai dati di progetto;
c) producibilita' aggiuntiva di un impianto e' l'aumento di produzioneannua netta, espresso in GWh, rispetto alla producibilita' primadell'intervento, atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;
d) potenziamento, o ripotenziamento, e' l'intervento tecnologicosu un impianto, esistente da almeno cinque anni, tale da consentireun aumento della producibilita' dell'impianto medesimo;
e) rifacimento e' l'intervento impiantisticotecnologico su unimpianto, esistente da almeno dieci anni, che comporti un adeguatomiglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali attraversola sostituzione o la totale ricostruzione delle principali partidell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti:
1) per impianti idroelettrici: le opere idrauliche ed il gruppoturbinaalternatore;
2) per impianti eolici: l'alternatore, il moltiplicatore e lagirante eolica;
3) per impianti geotermici: i pozzi di produzione e reiniezione,l'alternatore, la turbina ed il condensatore;
4) per impianti fotovoltaici: tutte le cellule fotovoltaiche el'inverter;
5) per impianti utilizzanti rifiuti o biomasse, anche in cocombustione:l'alternatore, la turbina, il generatore di vapore ed il gassificatore;
6) per impianti utilizzanti biogas: le opere di captazione edil gruppo motorealternatore;
f) riattivazione e' la messa in servizio di un impianto dismessoda oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentataall'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettricao dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi);
g) cocombustione e' la combustione contemporanea di combustibilida fonti rinnovabili e di combustibili da altre fonti di energia;
h) data di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cuisi effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelocon il sistema elettrico nazionale, anche a seguito di potenziamento,rifacimento o riattivazione.

Art. 3.
Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo

1. Nel rispetto dei criteri per la definizione dei sistemi dicogenerazione fissati dall'Autorita' per l'energia elettrica eil gas, i produttori ed importatori di energia elettrica soggettiall'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79, trasmettono al gestore della rete di trasmissionenazionale, di seguito denominato "gestore della rete",entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2002, l'autocertificazioneattestante le proprie importazioni e produzioni di energia dafonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiatisecondo la vigente normativa fiscale. L'autocertificazione e'riferita all'anno precedente ed evidenzia separatamente l'energiaimportata e quella prodotta da ciascun impianto.
2. Ai fini della quantificazione dell'obbligo, il totale dell'energiarisultante dall'autocertificazione di cui al comma 1 e' arrotondatoai 5 GWh con criterio commerciale.

Art. 4.
Impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. L'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale ai sensidell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, puo'essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entratiin esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento,o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999, anche destinati,in tutto o in parte, all'autoproduzione, tenendo conto che:
a) per gli impianti idroelettrici e' esclusa la quota di energiaelettrica attribuibile a sistemi di pompaggio;
b) per i potenziamenti si considera solo la producibilita' aggiuntiva;
c) per gli impianti di cocombustione, la produzione di energiaelettrica imputabile a fonti rinnovabili e' calcolata sottraendoalla produzione totale la parteascrivibile alle altre fonti dienergia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto,qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale;
d) le autorizzazioni in materia ambientale degli impianti oggettodi rifacimento o riattivazione devono essere riesaminate ai sensidella vigente normativa.
2. L'energia di cui al comma 1, puo' essere prodotta da impiantitermoelettrici esistenti alimentati da biomasse, e altresi' dacombustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti, come definitidal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifichee integrazioni, previa approvazione, per questi ultimi, del Ministerodell'ambiente e dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas,su parere favorevole degli enti locali interessati. In tal caso,la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabilie' calcolata con riferimento all'incremento di utilizzo dellebiomasse, o dei combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti,rispetto alla media del triennio precedente l'entrata in vigoredel presente decreto, ed e' pari al 10% di tale incremento intermini di energia primaria.
3. Il produttore presenta apposita domanda al gestore della retedi trasmissione nazionale per il riconoscimento ai suddetti impiantidella relativa qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore,b) sede dell'impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) potenzanominale, e) data di entrata in esercizio, f) producibilita' aggiuntiva,o producibilita' attesa. Nei casi di potenziamento, rifacimento,riattivazione e utilizzo di biomasse o dei combustibili, anchegassosi, derivati da rifiuti in impianti esistenti, al fine diconsentire al gestore della rete di effettuare le opportune verifiche,detta domanda deve contenere tutte le informazioni necessariea valutare la corrispondenza della singola tipologia di interventoalle definizioni dell'art. 2, comma 1, lettere d), e) ed f) oa quanto previsto al comma 2. Fatto salvo quanto specificato nelseguito del presente comma, la domanda si ritiene accolta in mancanzadi pronunciamento del gestore della rete entro novanta giornidal ricevimento. Qualora, data la particolare onerosita' nei casidi rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici,non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione ditutte le principali parti dell'impianto come specificato all'art.2, comma 1, lettera e), punti 1) e 3), le parti oggetto dell'interventodi rifacimento devono essere specificate nella domanda per ilriconoscimento della qualifica che, in tali casi, e' accolta dalgestore della rete di trasmissione nazionale su parere conformedel Ministero dell'ambiente e dell'Autorita' per l'energia elettricaed il gas.
4. Nel caso di impianti di cui al comma 1 non ancora in esercizio,la domanda di riconoscimento della qualifica e' accompagnata dalprogetto definitivo dell'impianto.
5. I soggetti responsabili degli impianti sono tenuti a comunicareal gestore della rete ogni variazione dei dati degli impiantistessi, ivi inclusa l'avvenuta entrata in esercizio.
6. L'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79, puo' essere rispettato importando, in tuttoo in parte, elettricita' prodotta da impianti entrati in eserciziosuccessivamente al 1 aprile 1999, alimentati da fonti rinnovabili,purche' tali impianti siano ubicati in paesi esteri che adottinoanaloghi strumenti di promozione ed incentivazione delle fontirinnovabili, basati su meccanismi di mercato che riconoscano lastessa possibilita' ad impianti ubicati in Italia. In tal caso,la domanda di cui al comma 3, e' presentata dal soggetto obbligato,unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impiantoed a titolo valido per l'immissione della stessa nel sistema elettriconazionale. Tutti i dati devono essere certificati dall'autorita'designata ai sensi dell'art. 20, comma 3, della direttiva 96/92/CEnel paese in cui e' ubicato l'impianto. Nel caso di paesi nonappartenenti all'Unione europea, l'accettazione della domandae' subordinata alla stipula di una convenzione tra il gestoredella rete di trasmissione nazionale ed analoga autorita' localeche determini le modalita' per le necessarie verifiche.

Art. 5.
Certificati verdi

1. La produzione di energia elettrica degli impianti di cui all'art.4, commi 1, 2 e 6, ha diritto, per i primi otto anni di eserciziosuccessivi al periodo di collaudo ed avviamento, alla certificazionedi produzione da fonti rinnovabili, di seguito denominata "certificatoverde". Il certificato verde, di valore pari o multiplo di100 MWh, e' emesso dal gestore della rete, entro trenta giorni,su comunicazione del produttore relativamente alla produzioneda fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata da copiadella dichiarazione di produzione di energia elettrica presentataall'Ufficio tecnico di finanza.
2. Ai fini della emissione dei certificati verdi di cui al comma1 e delle successive verifiche, la produzione di energia di cuial comma 1 e' arrotondata ai 100 MWh con criterio commerciale.
3. Su richiesta del produttore, possono essere emessi da partedel gestore della rete certificati verdi, di valore pari o multiplodi 100 MWh, relativi alla producibilita' attesa degli impiantidi cui all'art. 4, commi 1 e 2, nell'anno in corso o nell'annosuccessivo. I certificati verdi sono in ogni caso validi soloper l'anno cui si riferiscono.
4. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non producaeffettivamente energia in quantita' pari o superiore al certificatoemesso, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamentoil certificato emesso, il gestore della rete compensa la differenzatrattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttorerelativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. Lacompensazione, in mancanza di certificati per l'anno di riferimento,puo' essere fatta anche per i due anni successivi.
5. Nel caso di impianti di cui all'art. 4, comma 4, l'emissionedi certificati verdi e' subordinata alla presentazione di appositarichiesta corredata dalla concessione edilizia e dalle autorizzazioniper l'allacciamento rilasciate dagli enti locali competenti, ovenecessarie, da un coerente piano di realizzazione, e da garanziea favore del gestore della rete, in termini di energia a valeresulla produzione di altri impianti qualificati gia' in esercizioo in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontaredei certificati verdi di cui al comma 1, dell'art. 9.
6. L'emissione, da parte del gestore della rete, dei certificativerdi di cui al presente articolo e' subordinata alla verificadella attendibilita' dei dati forniti. Il gestore della rete puo'disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione,anche al fine di verificare la loro conformita' all'art. 2, comma15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. In caso di certificati emessi in relazione ad impianti ubicatiin Paesi esteri gli eventuali diritti connessi all'applicazionedei meccanismi flessibili di cui alla delibera del Comitato interministerialeper la programmazione economica 19 novembre 1998, n. 137, devonofar capo al soggetto importatore dell'energia elettrica.
8. Il gestore della rete di trasmissione nazionale puo' emettere,anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali, certificativerdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell'art.11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Talicertificati sono venduti al prezzo fissato al successivo art.9.
9. Su richiesta del produttore, per fini ed utilizzi diversi daquelli del presente decreto, il gestore della rete di trasmissionenazionale puo' certificare la provenienza da fonte rinnovabiledell'energia elettrica prodotta da impianti diversi da quellidi cui all'art. 4, o prodotta da questi ultimi, ma esclusa aisensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b).

Art. 6.
Contrattazione dei certificati verdi

1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica delmercato elettrico, organizza, entro il 1 gennaio 2001, una sedeper la contrattazione dei certificati verdi di cui all'art. 5.
2. I criteri di organizzazione della contrattazione dei certificativerdi si conformano alla disciplina del mercato approvata dalMinistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensidell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.
3. I certificati verdi sono oggetto di libero mercato tra i soggettidetentori degli stessi ed i produttori e importatori soggettiall'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79, anche al di fuori della sede di cui al comma1.

Art. 7.
Verifica annuale di adempimento all'obbligo

1. A decorrere dall'anno 2003, entro il 31 marzo di ciascun anno,i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono al gestoredella rete certificati verdi relativi all'anno precedente ed equivalenti,in termini di energia associata, all'obbligo di immissione checompete loro ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79.
2. Il gestore della rete, sulla base dell'autocertificazione dicui all'art. 3, comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificativerdi ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettuala verifica, relativamente all'anno precedente, di ottemperanzaall'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79, ed annulla i certificati relativi. La verificasi intende positiva se l'energia elettrica da fonte rinnovabileassociata ai certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo,uguaglia o supera il valore della quota in capo al soggetto stesso,come definita al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79. L'esito della verifica e' notificato agliinteressati entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. In caso di esito negativo, il soggetto obbligato compensa entrotrenta giorni la differenza evidenziata dalla verifica di cuial comma precedente, tramite acquisto ed invio al gestore dellarete di eventuali certificati verdi in esubero relativi all'annoprecedente, o tramite acquisto e conseguente annullamento di certificativerdi emessi dal gestore medesimo ai sensi dell'art. 5, comma8.
4. In caso di mancato adempimento, previa segnalazione del gestoredella rete di trasmissione nazionale, l'Autorita' per l'energiaelettrica e il gas diffida il soggetto obbligato al rispetto diquanto previsto dal presente decreto. Il decreto del Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art.5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, stabiliscele modalita' con le quali e' regolata e limitata la partecipazioneal mercato dell'energia dei soggetti inadempienti.

 

 

 

Art. 8.
Verifica di compensazione triennale

1. A decorrere dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, ilgestore della rete di trasmissione nazionale, qualora la differenzatra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti aqualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedentesia negativa, acquista sul mercato di cui all'art. 6, ed annulla,certificati verdifino a copertura di detta differenza. Fino adavvenuta compensazione, il gestore non puo' vendere i certificatidi cui all'art. 9, ne' emettere certificati ai sensi dell'art.5, comma 8.

Art. 9.
Disposizioni relative agli impianti di cui all'art. 3 comma 7,della legge 14 novembre 1995, n. 481
1. Il gestore della rete emettea proprio favore e colloca sul mercato di cui all'art. 6 i certificativerdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, dellalegge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successivaal 1 aprile 1999. Il prezzo di offerta, riferito al kWh elettrico,prescinde dalla tipologia della fonte e dell'impianto cui sonoassociati i certificati, ed e' pari al valore determinato in baseal costo medio di acquisto, da parte del gestore della rete, aisensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili,limitatamente ai casi in cui vengono riconosciute le componenticorrelate ai maggiori costi della specifica tipologia di impiantocome definite al titolo II, comma 3, della deliberazione del Comitatointerministeriale prezzi del 29 aprile 1992 e con esclusione degliimpianti da fonti assimilate, al netto dei ricavi derivanti dallacessione dell'energia stessa.

Art. 10.
Bollettino annuale

1. A decorrere dal 2001, il gestore della rete, pubblica un bollettinoannuale informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabiliqualificati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, sia in esercizioche in costruzione, e dei certificati verdi emessi. Il bollettinocontiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso noncollegabili al singolo, sugli impianti, sulla produzione energeticaeffettiva verificata dal gestore della rete, sui controlli effettuati,e sulle verifiche annuali e triennali di cui ai precedenti articoli7 e 8. Il bollettino riporta altresi' notizie utili a supportareil corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'art.6.

Il presente decreto sara' pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 1999

Il Ministro dell'industria del commercioe dell'artigianato
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi


Per informazioni: Tel. 0141/822607- fax 0141/829314

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