I CLIENTI IDONEI DEL MERCATO ELETTRICO NEL 2000

La liberalizzazione del mercato elettrico italiano, avviata con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n°79 di recepimento della Direttiva europea 91/96/CE (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), ha creato la nuova figura del "cliente idoneo" ovvero quella persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia sia all'estero.

I requisiti del "cliente idoneo" (art. 14 dgls 79/99)
Le soglie per l'accesso al mercato libero da parte dei clienti "idonei" sono fissate dal decreto legislativo a consumi annui (riferiti all'anno precedente e relativi a un unico punto di misura) di 30GWh per il 1999, 20 GWh dal 1 gennaio del 2000 e 9 GWh dal 1 gennaio del 2002. Sono inoltre ammessi al mercato libero i distributori e i grossisti limitatamente all'energia destinata a clienti "idonei" connessi alla propria rete e con cui abbiano stipulato contratti di vendita.
Sono altresì ammessi le imprese o gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili con soglie di consumo globale analoghe e soglie di consumo individuale della dimensione minima di 2 GWh annui dal 1999 e 1 Gwh dal 2000 con centri di consumo nel medesimo comune o in comuni contigui. La contiguità non è un requisito necessario quando i centri di consumo sono ubicati in aree individuate da specifici atti di programmazione regionale.
A partire dal 1 gennaio 2002 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti "idonei" i clienti finali i cui consumi siano risultati, nell'anno precedente, superiori a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.

Il riconoscimento del "cliente idoneo"
Il riconoscimento di idoneità avviene per autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della delibera 30 giugno 1999, n° 91/99. Per l'ottenimento del riconoscimento della qualifica di idoneità occorre inviare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i seguenti principali documenti:

 

* una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con firma autenticata) predisposta sulla base di uno dei formulari allegati alla delibera 30 giugno 1999, n° 91/99;

* una dichiarazione sostitutiva di certificazione (con firma non autenticata) attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del firmatario della precedente dichiarazione;

* una dichiarazione rilasciata dai gestori delle reti da cui risulti, per ciascun punto di connessione, il quantitativo di energia elettrica prelevata o immessa nell'anno solare precedente;

 

Per quei casi particolari nei quali è richiesta documentazione aggiuntiva rispetto ai tre principali elementi sopra indicati, si rimanda al testo della delibera 30 giugno 1999, n° 91/99 e ai formulari allegati.
Se la documentazione fornita risulta completa i soggetti che hanno fatto domanda vengono inseriti nell'elenco dei clienti idonei pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sul proprio sito Internet aggiornato settimanalmente


Per informazioni: Tel. 0141/822607 - fax 0141/829314

www.oicce.it