La liberalizzazione del mercato elettrico
italiano, avviata con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n°79
di recepimento della Direttiva europea 91/96/CE (Norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica), ha creato la nuova
figura del "cliente idoneo" ovvero quella persona fisica
o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di
fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia
in Italia sia all'estero.
I requisiti del "cliente idoneo" (art. 14 dgls 79/99)
Le soglie per l'accesso al mercato libero da parte dei clienti
"idonei" sono fissate dal decreto legislativo a consumi
annui (riferiti all'anno precedente e relativi a un unico punto
di misura) di 30GWh per il 1999, 20 GWh dal 1 gennaio del 2000
e 9 GWh dal 1 gennaio del 2002. Sono inoltre ammessi al mercato
libero i distributori e i grossisti limitatamente all'energia
destinata a clienti "idonei" connessi alla propria rete
e con cui abbiano stipulato contratti di vendita.
Sono altresì ammessi le imprese o gruppi di imprese, i
consorzi e le società consortili con soglie di consumo
globale analoghe e soglie di consumo individuale della dimensione
minima di 2 GWh annui dal 1999 e 1 Gwh dal 2000 con centri di
consumo nel medesimo comune o in comuni contigui. La contiguità
non è un requisito necessario quando i centri di consumo
sono ubicati in aree individuate da specifici atti di programmazione
regionale.
A partire dal 1 gennaio 2002 hanno altresì diritto alla
qualifica di clienti "idonei" i clienti finali i cui
consumi siano risultati, nell'anno precedente, superiori a 1 GWh
in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come
somma dei suddetti punti di misura.
Il riconoscimento del "cliente
idoneo"
Il riconoscimento di idoneità avviene per autocertificazione
di possesso dei requisiti richiesti presso l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas ai sensi della delibera 30 giugno
1999, n° 91/99. Per l'ottenimento del riconoscimento della
qualifica di idoneità occorre inviare all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas i seguenti principali documenti:
* una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con firma autenticata) predisposta sulla base di uno dei formulari allegati alla delibera 30 giugno 1999, n° 91/99;
* una dichiarazione sostitutiva di certificazione (con firma non autenticata) attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del firmatario della precedente dichiarazione;
* una dichiarazione rilasciata dai gestori delle reti da cui risulti, per ciascun punto di connessione, il quantitativo di energia elettrica prelevata o immessa nell'anno solare precedente;
Per quei casi particolari nei quali
è richiesta documentazione aggiuntiva rispetto ai tre principali
elementi sopra indicati, si rimanda al testo della delibera 30
giugno 1999, n° 91/99 e ai formulari allegati.
Se la documentazione fornita risulta completa i soggetti che hanno
fatto domanda vengono inseriti nell'elenco dei clienti idonei
pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
sul proprio sito Internet aggiornato settimanalmente