FECCE: ritardo uguale mancata consegna?

Avv. Giuseppe Gallo
Avv. Luisa Pesce

L'I.C.R.F. in occasione di controlli finalizzati al rilascio dell'Attestato di Assolvimento delle Prestazioni Viniche in più circostanze ha ravvisato nella consegna delle fecce oltre il limite temporale consentito dall'art. 6 D.M. 452 del 1989 (30 gg dalla presa in carico) un'ipotesi di illecito amministrativo equiparabile alla mancata consegna delle stesse, contestando di conseguenza l'omesso assolvimento delle prestazioni.
Ciò ha determinato per le cantine incorse in tale inconveniente la richiesta di restituzione del contributo AIMA (ora AGEA) a suo tempo erogato.
Le ordinanze emesse a fronte della violazione in oggetto, per ragione di competenza per valore prevalentemente opposte avanti al Giudice di Pace, per quanto a conoscenza dello scrivente, sono sempre state confermate.
Il Giudice di volta in volta investito ha confermato l'ordinanza opposta riconoscendo implicitamente l'applicabilità del D.M. che equipara la tardiva consegna del sottoprodotto alla mancata consegna dello stesso.
Chi scrive ha prontamente eccepito la ricorrenza di una lacuna legislativa non ravvisando, dalla disamina dei vari riferimenti normativi di volta in volta richiamati dall'I.C.R.F., una specifica sanzione per la ritardata consegna delle fecce.
L'art. 35 Reg. CEE 822/87, infatti, sancisce l'obbligo di consegna dei sottoprodotti di lavorazione alla distillazione senza alcuna previsione di termine; la L. 460 del 4 novembre 1987, all'art. 4 c. 6 sanziona l'ipotesi di mancata osservanza di tale obbligo ed eguale sanzione è prevista al successivo comma 11.
L'Ufficio, in replica, ha sempre sostenuto che il richiamo operato dalla norma non può ritenersi limitato a quegli specifici regolamenti ivi richiamati, ma deve estendersi anche ai successivi regolamenti CEE 2046/89 e D.M. 452/89 (quest'ultimo recante la previsione del termine di consegna delle fecce ).
La tesi, per il vero, appare piuttosto ardita se si considera che il suo accoglimento comporterebbe il riconoscimento ­ in via esclusivamente interpretativa - di una fattispecie di illecito non prevista dall'ordinamento nè all'emanazione della Legge (sanzionatoria) 460/87, nè successivamente, poiché, ancor prima dell'emanazione del Reg. CEE 1493/99 (in applicazione del quale è stato emanato il D.L. 10/8/2000 contenente disposizioni sanzionatorie) non si ravvisa alcuna sanzione per l'ipotesi in oggetto.
Anche sotto il profilo sanzionatorio l'indagine interpretativa depone a sostegno della tesi fin qui svolta poiché l'art. 4 c. 6 L. 460/87 prevede una sanzione in misura fissa che mal si concilia con la graduazione che necessariamente dovrebbe essere prevista per le due differenti ipotesi di omessa o ritardata consegna.

Con sua sentenza 877/02 del 14/10/2002 il Tribunale di Asti, in questo caso competente per valore, in accoglimento delle tesi difensive sopra svolte, ha accolto l'opposizione con argomenti in diritto, sostenendo che la norma di carattere nazionale (art. 6 D.M. 452/89) espressamente invocata e posta a fondamento dell'ordinanza non è applicabile in quanto non disciplina le ipotesi previste dai Reg. CEE 2046/89 e 822/87.
Con la decisione in esame, un Tribunale, per la prima volta, ha effettuato l'indagine normativa della materia ed ha concluso riconoscendo che il Legislatore Comunitario non ha disciplinato ­ né sanzionato ­ la condotta in esame, di conseguenza ha esplicitamente disconosciuto la possibilità di applicare sanzioni in base a regolamenti interni dei singoli stati membri.
È da auspicare che la pronuncia venga recepita dai Giudici di Pace, più spesso investiti della cognizione per ragione di valore, anche al fine di sollecitare una più approfondita disamina dei riferimenti normativi, imprescindibile per la corretta applicazione del diritto.